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Ordinanza — n. 2577/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as it contains only factual complaints lacking specific legal grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2577/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the petitioner to pay court costs and a fine. The petitioner argued that the lower court failed to consider direct submissions and lacked motivation regarding specific factual points. The court rejected these claims, ruling that the appeal consisted solely of factual complaints without the necessary legal arguments required for judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022: An appeal against a surveillance order must contain specific legal grounds; complaints limited to factual re-evaluation or unrepresented direct submissions are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaints lack of legal grounds surveillance order direct submissions court costs procedural defect braccialetto elettronico

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Nicola Quaranta, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 14-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato il reclamo ex art. 14-ter legge 26 luglio 1975, n.
Art. 14-bis Ord. pen.
pen., commessi sino al 20/02/2023 - avverso il provvedimento di applicazione del regime di sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 14-bis Ord. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 25380 del 24/03/2021, Moulai Faycal, Rv. 281444 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LACALAMITA EMANUELE nato a BITONTO il 25/03/2000 avverso l'ordinanza del 07/07/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di TARANTO; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato il reclamo ex art. 14-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, presentato da Emanuele Lacalamita - soggetto con fine pena fissato al 19/02/2029, in espiazione della pena di anni sei di reclusione, riportata per i delitti di estorsione continuata in concorso, con le aggravanti di cui agli artt. 628 terzo comma e 416-bis.1 cod. pen., commessi sino al 20/02/2023 - avverso il provvedimento di applicazione del regime di sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 14-bis Ord. pen.

2. Ricorre per cassazione Emanuele Lacalamita, a mezzo del difensore avv. Nicola Quaranta, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, 24 e 111 Cost., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione (non sono stati presi in considerazione, secondo la difesa, i motivi di reclamo inviati direttamente dal condannato a sostegno del reclamo principale); si deduce, inoltre, anche il difetto e la carenza di motivazione, per omissione rispetto al devoluto, per non essersi specificamente pronunciato, il Tribunale di sorveglianza, su alcuni specifici punti del reclamo, laddove era stata offerta una puntuale e alternativa versione dei fatti che avevano condotto all'adozione dell'impugnato provvedimento ex art. 14-bis Ord. pen.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto trattasi di doglianze interamente versate in fatto, che invocano una mera rilettura degli atti. Le censure difensive sono frutto, inoltre, di prospettazioni ermeneutiche in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. I motivi inviati direttamente dal detenuto, inoltre, non sono stati né sottoscritti, né in alcun modo fatti propri dal difensore [deve ricordarsi, invece, che: «In tema di provvedimenti disciplinari a carico dei detenuti, il reclamo giurisdizionale ha natura di impugnazione e deve essere corredato da motivi specifici che consentano l'emersione dei profili di illegittimità dell'atto censurato» (Sez. 1, n. 25380 del 24/03/2021, Moulai Faycal, Rv. 281444 - 01)].

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi ravvisare ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,