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Ordinanza — n. 2576/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for unauthorized absence from residence due to incompatible control timing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2576/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal by Gabriele Belisario inadmissible, upholding his conviction for unauthorized absence from his residence. The court found that police controls conducted at 15:50 on February 10, 2020, were objectively incompatible with the alternative timeline of authorized travel between 8:00 and 13:00. Consequently, the lower court's assessment of the criminal facts was deemed logically sound and free from error.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; The appeal against a conviction for unauthorized absence from the residence is inadmissible when the timing and location of police controls objectively contradict the defendant's claimed alternative itinerary.

Parole chiave

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unauthorized absence residence permit police control timing inadmissible appeal criminal conviction incidente ciclistico momento del reato violazione grave delle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di L'Aquila confermava la decisione impugnata, con cui Gabriele Belisario era stato condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01).
Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995 - 01
Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Cassarino, Rv. 245627 - 01
272995 - 01; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Cassarino, Rv. 245627 - 01) Per queste ragioni, il ricorso proposto da Gabriele Belisario deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELISARIO GABRIELE nato a PENNE il 13/02/1992 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di L'Aquila confermava la decisione impugnata, con cui Gabriele Belisario era stato condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Pescara il 10 gennaio 2020. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in tre, correlate, doglianze, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo della configurazione del reato ascritto all'imputato, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01;

Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). Ritenuto che le verifiche eseguite nell'immediatezza dei fatti dagli agenti della Questura di Pescara risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di Gabriele Belisario, che, il 10 febbraio 2020, alle ore 15.50, veniva controllato mentre transitava dalla pista ciclabile posta nelle vicinanze del ponte Capacchietti, in un orario diverso da quello per cui era stato autorizzato ad allontanarsi dal Comune di Penne per recarsi nel SE.R.D. di Pescara, compreso tra le ore 8 e le ore 13 dei giorni, non festivi, compresi tra lunedì e venerdì.

Ritenuto che l'orario e il luogo in cui veniva effettuato il controllo di Belisario apparivano oggettivamente incompatibili con una ricostruzione alternativa a quella posta a fondamento del giudizio di responsabilità formulata dalla Corte di appello di L'Aquila (tra le altre, Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995 - 01; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Cassarino, Rv. 245627 - 01) Per queste ragioni, il ricorso proposto da Gabriele Belisario deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis