Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2574/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding knife possession conviction and denies generic mitigation due to prior record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2574/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared Francesco Aliseo's appeal inadmissible, upholding his conviction for carrying a knife with a prior criminal record. The court found that the investigation immediately confirmed the weapon's presence in his pants pocket and that his previous offenses precluded generic mitigation. Consequently, the appeal was rejected, and Aliseo was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110; Art. 63 c.p.; The appeal against a conviction for carrying a weapon is inadmissible when the lower court correctly applied the law regarding the lack of generic mitigation due to the defendant's prior criminal record and the specific circumstances of the offense.

Parole chiave

Generato dall'IA
carrying a weapon generic mitigation prior criminal record inadmissible appeal court costs violazioni della legge sulle armi franco tiratore assassinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con cui Francesco Aliseo era stato condannato alla pena di otto mesi di arresto e 800,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n.
Art. 63 c.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto, infine, che le circostanze in cui si era concretizzato il comportamento criminoso dell'imputato non permettevano di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa rilevante ex art. 131-bis cod. pen., in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto, infine, che le circostanze in cui si era concretizzato il comportamento criminoso dell'imputato non permettevano di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa rilevante ex art. 131-bis cod. pen., in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in tre, correlate, doglianze, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale, nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv.
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv.
Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014
Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999
Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv.
Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016
pen., in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALISEO FRANCESCO nato a MAZARA DEL VALLO il 03/12/1987 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con cui Francesco Aliseo era stato condannato alla pena di otto mesi di arresto e 800,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, accertato a Mazara del Vallo il 23 maggio 2023. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in tre, correlate, doglianze, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale, nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01;

Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dai Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, alle ore 3.10 del 23 maggio 2023, consentivano di accertare che Francesco Aliseo deteneva un coltello a serramanico della lunghezza di quindici centimetri, con una lama di sei centimetri, che veniva trovato dai militari, all'esito di una perquisizione personale, in una tasca dei pantaloni dell'imputato. Ritenuto che l'elevato disvalore della condotta illecita di Aliseo, che risultava gravato altri pregiudizi penali, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, del resto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01;

Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). Ritenuto, infine, che le circostanze in cui si era concretizzato il comportamento criminoso dell'imputato non permettevano di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa rilevante ex art. 131-bis cod. pen., in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Francesco Aliseo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec