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Ordinanza — n. 2572/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation revocation due to pending criminal proceedings and lack of work.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2572/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giorgio Ruffo's appeal against the revocation of his probation inapplicable. The lower court found that Ruffo had numerous pending criminal proceedings for theft, receipt, and fraud while failing to engage in any work despite attending some meetings. The court ruled that the probationary measure was correctly revoked because Ruffo demonstrated a lack of social reintegration aptitude, adhering to established case law requiring a thorough assessment of the condemned's conduct.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal against the revocation of a probationary measure is inadmissible when the lower court correctly identifies that the condemned has pending criminal proceedings and fails to demonstrate the necessary aptitude for social reintegration.

Parole chiave

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probation revocation pending criminal proceedings social reintegration inadmissible appeal penitentiary law pericolo di reiterazione revisione della sentenza penale riabilitazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo
Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini
Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUFFO GIORGIO nato a VERONA il 08/08/1977 avverso l'ordinanza del 09/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso, articolato in un'unica doglianza, avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Venezia disponeva la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso a Giorgio Ruffo, con provvedimento del 6 dicembre 2023, a decorrere dal 19 febbraio 2024. Ritenuto, innanzitutto, che il Tribunale di sorveglianza di Venezia valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che nei confronti di Giorgio Ruffo risultavano pendenti numerosi procedimenti penali, relativi ai reati di furto aggravata, ricettazione e truffa.

Ritenuto, inoltre, che il ricorrente, pur avendo partecipato ad alcuni incontri su tematiche di interesse giudiziario e riparativo, non aveva mai prestato alcuna attività lavorativa, rendendo evidente la sua scarsa attitudine ad avviare un percorso di effettivo reinserimento sociale. Ritenuto che tali conclusioni sono rispettose della giurisprudenza di legittimità consolidata secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio della condotta del condannato, antecedente e susseguente alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica delle misure alternative alla detenzione applicate e della loro efficacia rispetto al processo trattamentale intrapreso dal condannato (tra le altre, Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01;

Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giorgio Ruffo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso