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Ordinanza — n. 2571/2026 — snpen Generato dall'IA

Appeal against early release denial dismissed as inadmissible due to lack of legal grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2571/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the Tribunal of Surveillance's rejection of his request for early release based on disciplinary misconduct and pending criminal charges. The court found the grievances were merely factual complaints regarding the lack of defense comparison and the nature of the crimes, which did not constitute a violation of law or a defect in reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 54 Ord. pen.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against surveillance tribunal decisions are inadmissible if grievances are merely factual disputes regarding the evaluation of conduct or the nature of pending charges, failing to demonstrate a violation of law or a defect in the court's reasoning structure.

Parole chiave

Generato dall'IA
early release denial surveillance tribunal inadmissible appeal disciplinary misconduct pending criminal charges procedural defects court costs riduzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 54 Ord. pen.
Francesco Calabrese, relative alla sussistenza sia di una violazione di legge, relativamente all'art. 54 legge 26 luglio 1975, n.
Art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGIOLA EDOARDO nato a REGGIO CALABRIA il 28/02/1980 avverso l'ordinanza del 02/04/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di VENEZIA; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti; Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata; Ritenuto che siano inammissibili le censure dedotte nel ricorso presentato da Edoardo Mangiola, a mezzo dell'avv. Francesco Calabrese, relative alla sussistenza sia di una violazione di legge, relativamente all'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, sia di un vizio della motivazione, che sarebbero asseritamente riscontrabili nel provvedimento indicato in epigrafe, mediante il quale il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato il reclamo proposto avverso la decisione del 17/10/2024 del Magistrato di sorveglianza di Padova, che aveva disatteso l'istanza di liberazione anticipata presentata dal condannato sopra detto, relativamente a otto semestri, che vanno dal 24/06/2020 al 23/06/2024 (viene posta specificamente a fondamento della decisione reiettiva l'esistenza - a carico del ricorrente ed entro il suddetto arco temporale - di due condotte disciplinarmente rilevanti, nonché l'essere egli ancora imputato per gravi reati);

Ritenuto che le doglianze sussunte nell'atto di impugnazione siano interamente versate in fatto (si lamenta, infatti, il mancato confronto con le deduzioni difensive, oltre che la natura risalente dei reati in relazione ai quali il soggetto è in attesa di giudizio) e non si confrontino con la struttura motivazionale adottata dal Tribunale di sorveglianza, che appare scevra da vizi logici e giuridici e che si impernia, appunto, sulla ritenuta gravità degli elementi sopra detti, valutati dai Giudici di sorveglianza quali fattori evocativi di una mancata adesione del condannato all'opera di rieducazione, posta a fondamento dell'invocato beneficio penitenziario ex art. 54 Ord. pen.;

Considerato, inoltre, che le censure difensive sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati nei termini sopra indicati e disattesi dal Tribunale di sorveglianza con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà; Ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08