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Ordinanza — n. 2540/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as legal issue already properly examined by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2540/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Donato Nando Palladino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply Article 131-bis of the Penal Code, but the Court found this issue had already been thoroughly examined and rejected with correct legal reasoning by the appellate judge. Consequently, the appeal was rejected because the legal ground raised was not permissible in a final review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the legal ground raised concerns a point of law already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct arguments.

Parole chiave

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inadmissibility appeal repeated legal issue Court of Cassazione Article 131-bis Penal Code final review proceedings ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALLADINO DONATO NANDO nato a FOGGIA il 16/06/1984 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Donato Nando Palladino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo prospettato, concernente la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.