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Ordinanza — n. 2539/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic legal qualification error lacking manifest error in the contested judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2539/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed for reasons not permitted by law. The appellant challenged the generic legal qualification of facts under Article 73, paragraph 5, of the relevant decree, rather than citing a specific ground allowed by the new procedural code. The Court ruled that the appellant failed to demonstrate a manifest error in the lower court's judgment, which is now the exclusive standard for such appeals.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The legislature has crystallized the requirement that a cassation appeal against a plea-bargain judgment is admissible only for specific grounds, excluding generic challenges to legal qualification unless a manifest error is evident within the contested judgment itself.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifest error requirement legal qualification error plea bargain judgment procedural code provisions imputazione per reati di stupefacenti ammissione del pubblico ministero sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto per motivi non consentiti; considerato che il comma 2-bis dell'art. 448 cod.
L. 23/6/2017 n. 103
pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.
Art. 1, comma 51, L. 23/6/2017 n. 103
Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame; precisato che questa Corte (Sez.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90
art. 448 cod. proc. pen
di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto per motivi non consentiti; considerato che il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L.
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid
1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame; precisato che questa Corte (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid, Rv.
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO GIUSEPPE nato a MANDURIA il 24/10/1987 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto per motivi non consentiti; considerato che il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;

d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame; precisato che questa Corte (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid, Rv. 283023 — 01; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619 - 01) ha già avuto modo di affermare che il legislatore della novella ha cristallizzato nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il risultato dell'elaborazione giurisprudenziale del Giudice di legittimità, che, prima dell'introduzione della menzionata disposizione, consentiva di dedurre, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto solo in presenza di un «errore manifesto», ossia un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata perché espressivo di una palese svista del giudice, escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica (del tipo di quella dibattimentale) degli atti del procedimento (Sez. 7 n. 39600 del 10.9.2015 ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione che richiamava, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultavano con immediatezza dalla contestazione); rilevato che un errore di tal fatta non è stato invero dedotto dal ricorrente, che ha censurato in modo generico la mancata qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90; ritenuto che all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

2.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.