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Ordinanza — n. 2538/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2538/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Artan Bafti against the Bologna Court of Appeal inadmissible. The appellant argued regarding the exclusion of personal use for seized drugs and the existence of the crime under Article 635 of the Penal Code. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised merely repeat arguments already examined and dismissed by the court of first instance or appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of merits Court of Cassation Article 635 Penal Code drug possession procedural exhaustion legal reasoning consumo di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
Art. 635 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAFTI ARTAN nato il 25/11/1977 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; 1Ì OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Artan Bafti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati (relativi all'esclusione della destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente, rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, e alla sussistenza del reato di cui all'art.635 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12