Cassation court dismisses appeal regarding drug quantity qualification under Art. 73, comma 5, DPR 309/90.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Celestino Cosimo Damiano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The territorial court correctly applied Article 73, paragraph 5 of the Anti-Mafia Code by qualifying the drug transaction based on the quantity involved and the defendant's confirmed availability of substances. The court rejected the argument that the lower court erred in assessing the minimal criminal offensiveness, emphasizing that such determinations require a concrete evaluation of all circumstances rather than abstract automatism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90; The qualification of the offense under this provision requires a concrete assessment of all circumstances including quantity and modalities, precluding abstract automatism in determining minimal criminal offensiveness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELESTINO COSIMO DAMIANO nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il 23/09/1966 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Celestino Cosimo Damiano avverso la sentenza in epigrafe; rilevato che i motivi concernenti la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 sono manifestamente infondati, avendo la Corte territoriale fatto riferimento «al quantitativo oggetto di transazione, pari almeno inizialmente a 250/500 grammi» e tenuto conto che il ricorrente aveva «confermato a Romano di avere quanta sostanza costui volesse, indice di una ampia disponibilità di droga offerta in vendita al suo interlocutore»; considerato che, così argomentando, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità, secondo cui l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, cit., è ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione (cfr.
Sez. U, n. 35737 del 2010, Rico, Rv, 247911 - 01), e secondo cui l'applicabilità o meno della norma in parola non può essere risolta in astratto, dovendosi valutare tutte le concrete circostanze poste alla sua attenzione, essendo il giudice di merito tenuto a determinare il trattamento sanzionatorio, senza che possano prefigurarsi automatismi (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 di