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Ordinanza — n. 2536/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of merit regarding drug trafficking offense qualification under Art. 73 DPR 309/90.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2536/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellate court correctly applied Article 73, paragraph 5 of D.P.R. n. 309/90 by rejecting the claim that the small quantity of cocaine rendered the offense minimally harmful. The court emphasized that the specific modus operandi, including the use of different couriers and cryptic language, demonstrated a structured and prolonged criminal activity rather than isolated minor conduct.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90; The qualification of a drug trafficking offense as having minimal criminal harm requires a concrete assessment of all circumstances, including modus operandi and organizational structure, rather than relying solely on the quantity of substances.

Parole chiave

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drug trafficking offense minimal criminal harm DPR 309/90 qualification organized criminal activity appeal inadmissibility drug quantity assessment criminal structure analysis traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35737 del 2010, Rico
Sez. U, n. 35737 del 2010, Rico, Rv.
Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEO ANTONIO ROSARIO SALVATORE nato a BAGNARA CALABRA il 12/02/1949 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Rosario Salvatore Leo avverso la sentenza in epigrafe; rilevato che il motivo concernente la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fatto riferimento «alle concrete modalità dello spaccio, posto in essere dall'imputato, che certamente ha avuto ad oggetto quantitativi piuttosto esigui di cocaina, che, però, non possono reputarsi di offensività circoscritta, avuto riguardo alle modalità dell'azione, al ricorso a corrieri sempre differenti, all'utilizzo del mezzo telefonico, all'adozione di un linguaggio criptico, che fanno tra l'altro ritenere che quanto emerso si collocasse in una più ampia attività delittuosa radicata e protratta nel tempo nonché connotata da una struttura organizzativa ben oliata»; considerato che, così argomentando, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità, secondo cui l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, cit., è ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione (cfr.

Sez. U, n. 35737 del 2010, Rico, Rv. 247911 - 01), e secondo cui l'applicabilità o meno della norma in parola non può essere risolta in astratto, dovendosi valutare tutte le concrete circostanze poste alla sua attenzione, essendo il giudice di merito tenuto a determinare il trattamento sanzionatorio, senza che possano prefigurarsi automatismi (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dice