Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of admissible grounds regarding sentencing and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible via simplified procedure because the appellant failed to cite any legally permitted grounds for review. Although the appellant challenged the refusal of generic mitigating circumstances and the sentencing, these issues fall outside the scope of admissible complaints under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Appeals against judgments under this article are admissible only for defects in the formation of the party's will, public prosecutor's consent, or divergent content, excluding complaints on waived grounds, non-assessment of release conditions, or sentencing errors not affecting the sanction's legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCOZZA GENNARO nato a NAPOLI il 29/09/1978 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gennaro Cocozza avverso la sentenza indicata in epigrafe; rilevato che questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170 - 01) ha già avuto modo di affermare che avverso la pronuncia emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non sono consentite le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi consentiti, avendo censurato la mancata concessione delle attenuanti generiche, così che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità; rilevato, pertanto, che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso