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Ordinanza — n. 2534/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic arguments; appellate court's complete reasoning on material and subjective elements stands.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2534/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation court declared the appeal by Rocco Bevilacqua inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's complaints regarding the violation of the principle of typicity, evidentiary sufficiency, and causal nexus to be generic assertions lacking logical support. Consequently, the appellate court's thorough examination of both the material and subjective elements of the crime was upheld as correct and complete.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grievances are merely assertive propositions that fail to logically contradict the complete and correct reasoning of the appellate judgment regarding the material and subjective elements of the offense.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments principle of typicity subjective element appellate reasoning causal nexus procedural costs eccezioni difensive

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
la motivazione è immune da vizi e il motivo del ricorso è meramente reiterativo; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131- bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
la motivazione è immune da vizi e il motivo del ricorso è meramente reiterativo; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ROCCO nato a ARDORE il 15/01/1960 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Rocco Bevilacqua avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure dedotte (violazione del principio di tipicità; impossibilità di ricavare elementi di prova a carico dalla condotta, tenuta dall'imputato, nel caso in cui essa costituisca esercizio del diritto di difesa; mancato accertamento del nesso causale e omessa valutazione delle deduzioni difensive relative all'elemento soggettivo della fattispecie; violazione dell'art. 131- bis cod. pen.) sono generiche, poiché si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con le argomentazioni logicamente ineccepibili, svolte nella sentenza di appello, che ha esaminato le risultanze probatorie, pervenendo alla conferma della pronuncia di primo grado sulla scorta di una motivazione completa e corretta con riguardo all'elemento materiale e a quello soggettivo del reato ascritto all'imputato; considerato che anche riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. la motivazione è immune da vizi e il motivo del ricorso è meramente reiterativo; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicemb