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Ordinanza — n. 2533/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as arguments were already reviewed and rejected by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2533/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to adequately motivate the excessive sentence and ignored general mitigating circumstances. The court rejected these claims because the issues were already thoroughly examined and dismissed with correct legal reasoning by the appellate judge.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Arguments in cassation that merely propose alternative readings of evidence without identifying specific distortions are inadmissible if the lower court has already adequately addressed the merits.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific distortion repetition of lower court review general mitigating circumstances procedural costs and fine motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAROSA VINCENZO nato a TAURIANOVA il 06/03/1977 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, afferenti al difetto di motivazione circa l'eccessiva determinazione della pena inflitta e al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. pagina 3 della sentenza impugnata) e mirano ad un'alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità in assenza di individuazione di specifici travisamenti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/