Cassation appeal dismissed for inadmissibility as generic mitigating circumstances were properly denied by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Fimognari inadmissible because the grievances raised were not permitted under the law in a legitimacy proceeding. The lower court had sufficiently reasoned why generic mitigating circumstances were rejected, noting the defendant's specific intent and habitual criminal tendencies. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals in legitimacy proceedings are inadmissible if grievances challenge the denial of generic mitigating circumstances when the lower court's decision is based on sufficient and non-illogical reasoning regarding the defendant's specific criminal intent and conduct.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIMOGNARI GIUSEPPE nato a VIAGRANDE il 11/06/1974 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto da Giuseppe Fimognari, è inammissibile, perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto volte a contrastare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata, ove si è sottolineato che difettavano elementi positivamente apprezzabili in tal senso e che la condotta era stata commessa con modalità tali da lasciarne cogliere una peculiare intensità del dolo e una non lieve inclinazione a delinquere); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna li ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.