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Ordinanza — n. 2530/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the appellant personally filed it instead of using a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2530/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant, Mohamed El Hadri, personally submitted the document rather than through a qualified lawyer. Although the law previously allowed personal appeals, Article 613 of the Code of Criminal Procedure was amended in 2017 to strictly require representation by a special court bar member. Consequently, the Court ruled the appeal invalid and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; The cassation appeal against any judicial decision must be filed by a lawyer admitted to the special bar of the Court of Cassation, and personal submission by the party renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal personal submission qualified lawyer special court bar inadmissible appeal procedural costs Article 613 allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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S.U. n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
A tal riguardo questa Corte (S.U. n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HADRI MOHAMED nato il 22/11/1986 avverso la sentenza del 25/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mohamed El Hadri avverso la sentenza in epigrafe; considerato che con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione.

A tal riguardo questa Corte (S.U. n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - 01) ha avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; rilevato che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto personalmente dal ricorrente, sicché va dichiarato inammissibile; ritenuto che all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/