Cassation appeal dismissed as inadmissible because the appellant personally filed it instead of using a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant, Mohamed El Hadri, personally submitted the document rather than through a qualified lawyer. Although the law previously allowed personal appeals, Article 613 of the Code of Criminal Procedure was amended in 2017 to strictly require representation by a special court bar member. Consequently, the Court ruled the appeal invalid and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; The cassation appeal against any judicial decision must be filed by a lawyer admitted to the special bar of the Court of Cassation, and personal submission by the party renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HADRI MOHAMED nato il 22/11/1986 avverso la sentenza del 25/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mohamed El Hadri avverso la sentenza in epigrafe; considerato che con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione.
A tal riguardo questa Corte (S.U. n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - 01) ha avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; rilevato che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto personalmente dal ricorrente, sicché va dichiarato inammissibile; ritenuto che all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/