Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite mandatory grounds under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Djibril Seye inadmissible and ordered him to pay court costs. Seye challenged a Milan court judgment by citing the substantive elements of the crime and lack of reasoning, rather than the four specific grounds permitted by law. The court ruled that because the appellant failed to rely on the exclusive grounds listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, the appeal was procedurally barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 1, comma 51, L. 103/2017: A cassation appeal against a judgment under Art. 444 c.p.p. is admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; appeals citing substantive facts or lack of reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEYE DJIBRIL nato il 30/06/1999 avverso la sentenza del 12/06/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto da Djibril Seye, è inammissibile, essendo stato presentato per motivi non consentiti; considerato che il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:
a) all'espressione della volontà dell'imputato;
b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;
c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;
d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame; rilevato che il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avendo censurato la ritenuta sussistenza degli elementi integrativi del reato ascrittogli e la mancanza di idonea motivazione sul punto; ritenuto che all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il