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Ordinanza — n. 2525/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for merely reproducing already decided merits arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2525/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Alessio Chianello inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of liability for an offense under Article 337 of the Penal Code and the denial of generic mitigating circumstances. The court ruled that these grievances were merely reproductions of arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal, rendering the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 393-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductions of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reproduction of merits arguments generic mitigating circumstances Article 337 Penal Code Court of Cassazione procedure reati contro la pubblica autorità aggressione fisica reati violenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
l'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. con particolare riferimento alla mancata applicazione dell'art.
Art. 393-bis cod. pen.
con particolare riferimento alla mancata applicazione dell'art. 393-bis cod. pen.;
Art. 360 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 337 cod. pen
l'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 393-bis cod. pen
con particolare riferimento alla mancata applicazione dell'art. 393-bis cod. pen.;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIANELLO ALESSIO nato a PAOLA il 17/09/1991 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; íj/ OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessio Chianello avverso la sentenza in epigrafe; rilevato che i motivi — con cui il ricorrente ha censurato:

1) l'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. con particolare riferimento alla mancata applicazione dell'art. 393-bis cod. pen.;

2) la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato;

3) il diniego delle attenuanti generiche — sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte del merito (si vedano pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso è inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2