Criminal appeal dismissed as inadmissible for merely reproducing already decided merits arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alessio Chianello inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of liability for an offense under Article 337 of the Penal Code and the denial of generic mitigating circumstances. The court ruled that these grievances were merely reproductions of arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal, rendering the appeal procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 393-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductions of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIANELLO ALESSIO nato a PAOLA il 17/09/1991 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; íj/ OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessio Chianello avverso la sentenza in epigrafe; rilevato che i motivi — con cui il ricorrente ha censurato:
1) l'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. con particolare riferimento alla mancata applicazione dell'art. 393-bis cod. pen.;
2) la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato;
3) il diniego delle attenuanti generiche — sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte del merito (si vedano pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso è inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2