Italian court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of merit in procedural complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Sunday Kelly inadmissible, ruling that the cited grievances were manifestly unfounded. Kelly challenged the lower court's sentencing regarding the calculation of continuance increases and the number of crimes considered, arguing for a different interpretation of the facts. The court rejected these claims because the appellate court correctly identified four crimes based on four perpetrators and provided sufficient motivation regarding the violent nature of the acts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds raised are manifestly unfounded, as the lower court's reasoning on the number of crimes and the application of continuance increases is legally sound and adequately motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUNDAY KELLY nato il 21/11/1995 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto da Kelly Sunday, è inammissibile, perché le , censure prospettate (relative alla mancanza di motivazione sugli aumenti a titolo di continuazione e al riferimento, effettuato dalla Corte territoriale, a quattro aumenti a titolo di continuazione, pur essendo due i reati per cui è stato operato l'aumento di pena) manifestamente infondate, atteso che vi è motivazione sugli aumenti a titolo di continuazione (è stato operato un assorbente riferimento alle modalità dei fatti, realizzati con ingiustificata violenza) e considerato che la Corte di appello ha sottolineato correttamente che i reati erano quattro, perché quattro erano gli agenti che avevano riportato le lesioni; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.