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Ordinanza — n. 2519/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic, rejecting claim of non-punishability due to poor seized item conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2519/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant's criticism regarding the poor condition of the seized item was deemed generic. The appellant argued that the item's state should trigger a declaration of non-punishability for minor offenses but failed to demonstrate the specific legal prerequisites for such a finding. Consequently, the court rejected the argument as insufficient to overcome the appellate court's original decision.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal challenging the non-application of the non-punishability provision for minor offenses is inadmissible if the appellant merely asserts the poor condition of seized goods without substantiating the specific legal requirements for a declaration of non-punishability.

Parole chiave

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non-punishability minor offenses poor condition seized goods generic appeal inadmissible Art. 131-bis penal code procedural insufficiency appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'apprezzamento delle prove azione di risarcimento danni da sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAURO ANNA DORA nato a CATANIA il 24/02/1996 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Anna Dora Di Mauro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché la censura sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è generica, essendosi la ricorrente limitata a sottolineare che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, il bene in sequestro non era in buone condizioni, senza però illustrare se fossero sussistenti tutti i presupposti per la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 202