Criminal appeal dismissed for lack of specificity; defendant's arguments deemed mere assertions without factual basis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for crimes under specific articles, but the court found these arguments lacked specificity compared to the detailed reasoning in the appellate judgment. The appellate court had already established that police statements were non-decisive due to timing while the victim's testimony remained credible and uncontradicted, rendering the appeal's assertions logically unexceptionable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393 cod. pen.; 4 L. n. 110/1975; An appeal lacking specific factual arguments that contradict the lower court's complete reasoning is inadmissible as it reduces to mere assertions.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO SANTO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 17/07/1968 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; • OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Santo Martino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il motivo dedotto, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per i reati di cui agli artt. 393 cod. pen. e 4 L. n. 110/1975, è privo di specificità, poiché si risolve in una proposizione meramente assertiva al confronto con le argomentazioni logicamente ineccepibili, svolte nella sentenza di appello, che ha esaminato le risultanze probatorie, pervenendo alla conferma della pronuncia di primo grado sulla scorta di una motivazione completa e corretta con riguardo alla responsabilità del ricorrente; considerato, in particolare, che la Corte di appello ha affermato sia che le dichiarazioni degli agenti di polizia non erano decisive, poiché erano arrivati dopo la commissione dei fatti, sia che le dichiarazioni della persona offesa erano pienamente attendibili e idonee a provare i fatti come descritti nel capo di imputazione mentre la difesa non aveva evidenziato in concreto aspetti contraddittori o lacunosi della testimonianza della persona offesa; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicem