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Ordinanza — n. 2514/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and already adequately examined by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2514/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Ignazio Mansueto inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Mansueto argued that the Court of Appeal of Catania failed to apply Article 131-bis of the Penal Code, but the Court found this ground generic. The Court ruled that the issue had already been thoroughly examined and rejected with correct arguments by the trial judge, thus barring further review on this point.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be specific and not generic; grounds already adequately examined and rejected by the court of first instance are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Article 131-bis penal code cassation review procedural costs already examined motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSUETO IGNAZIO nato a SCICLI il 02/05/1989 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ignazio Mansueto avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo prospettato, relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto del tutto generico e replica profilo di censura già adeguatamente vagliato e disattesi2con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.