Italian Court dismisses appeal as recidivism exclusion claim lacks specificity and is unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Morgana Occhioni inadmissible regarding the exclusion of recidivism. The territorial court had already reasoned that the crime indicated a persistent criminal tendency due to recent prior offenses and the defendant's implausible explanation of the facts. The Court found the appeal's argument lacking specificity and unsupported by the logical, coherent, and precise motivation provided in the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal claiming the non-exclusion of recidivism is inadmissible if it lacks specificity and is manifestly unfounded given the territorial court's logical and coherent reasoning regarding the defendant's persistent criminal tendency and behavior.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCCHIONI MORGANA nato a CATANIA il 06/05/1988 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; V OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Morgana Occhioni avverso la sentenza in epigrafe, pronunciata a seguito di annullamento con rinvio per nuovo giudizio limitatamente alla recidiva e alle circostanze attenuanti generiche, disposto dalla Seconda Sezione di questa Corte; rilevato che il motivo dedotto, concernente la mancata esclusione della recidiva, è privo di specificità, oltre che manifestamente infondato in presenza della motivazione della sentenza impugnata logica, coerente e puntuale, avendo la Corte territoriale ritenuto che il reato fosse sintomo di una perdurante inclinazione al delitto, in ragione sia dei precedenti penali dell'imputata, cronologicamente assai ravvicinati al compimento nel 2014 del reato per cui si procede, sia delle modalità della condotta e del comportamento successivo dell'imputata, che aveva fornito una spiegazione del tutto inverosimile dei fatti, così mostrando inclinazione al mendacio e allo spregio delle regole; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre