Cassation appeal dismissed as inadmissible for citing lack of reasoning instead of statutory grounds under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a preliminary ruling by citing a lack of reasoning regarding his criminal responsibility, which falls outside the specific grounds permitted for appeals against sentences under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that since the appellant failed to invoke the four statutory exceptions allowed by the 2017 amendment, the appeal was rejected on procedural grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 1, comma 51, L. 103/2017: Appeals against sentences under Art. 444 c.p.p. are admissible only for specific statutory grounds; failure to cite these grounds renders the appeal inadmissible.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHAMMARI SALIM nato 11 17/08/1999 avverso la sentenza del 01/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto per motivo non consentito; considerato che il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:
a) all'espressione della volontà dell'imputato;
b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;
c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;
d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame; rilevato che il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avendo censurato la mancanza di motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90; ritenuto che all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il