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Ordinanza — n. 2510/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds did not match statutory requirements for appeals against acquittal requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2510/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds cited by the appellant did not align with the specific statutory requirements for challenging acquittal requests. The appellant argued that the lower court failed to evaluate elements warranting acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but this was not among the permissible grounds listed in Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the court ruled that the appeal was filed for an unauthorized reason and ordered the appellant to pay the associated court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against acquittal requests are admissible only for specific statutory grounds, and appeals citing failure to evaluate acquittal elements are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal acquittal request statutory grounds Cassation appeal procedural defect prova liberatoria esame delle censure formali disdetta in periodo di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame; rilevato che il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2-bis, cod.
L. 23/6/2017 n. 103
pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.
Art. 1, comma 51, L. 23/6/2017 n. 103
Art. 129, cod. proc. pen.
pen., avendo censurato la mancata valutazione della sussistenza di elementi che avrebbero consentito il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 448 cod. proc. pen
1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame; rilevato che il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen., avendo censurato la mancata valutazione della sussistenza di elementi che avrebbero consentito il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLO FRANCESCO nato a LATERZA il 16/10/1973 avverso la sentenza del 23/05/2025 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto per motivo non consentito; considerato che il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;

d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame; rilevato che il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avendo censurato la mancata valutazione della sussistenza di elementi che avrebbero consentito il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i