Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2506/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for requesting factual re-examination of conduct timing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2506/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified the facts, but the Court noted this qualification matched the second sentencing request. Furthermore, the Court ruled that re-examining the timing of the alleged crimes constitutes a factual inquiry beyond the scope of this Chamber's jurisdiction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 1, comma 51, L. 103/2017: Appeals against sentencing requests are admissible only for specific legal grounds, excluding any request for a factual re-examination of the timing of the criminal acts.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility factual re-examination prohibition timing of criminal acts sentencing request appeal procedural costs award revisione in materia penale ritardo ingiustificato dell'azione penale censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 1, comma 51, L. 103/2017
art. 448 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE ANGELA MARIA nato a CASTELVETRANO il 04/12/1979 avverso la sentenza del 25/06/2025 del GIP TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto per motivo non consentito; considerato che il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;

d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame; rilevato che la ricorrente ha lamentato l'erronea qualificazione dei fatti, ma tale qualificazione corrisponde a quella per cui è stata formulata la seconda istanza di applicazione della pena e, inoltre, l'erroneità lamentata postula un accertamento in fatto sull'epoca di commissione delle condotte che non può essere svolto da questa Corte; ritenuto che all'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025