Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite mandatory grounds under Art. 448 CP. Pen.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a preliminary ruling by citing the sanction regime and a lack of critical assessment regarding crime elements, rather than the four specific grounds required by law. The court ruled that because the appellant failed to allege any of the mandatory reasons listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, the appeal was procedurally barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 1, comma 51, L. 103/2017: A cassation appeal against a sentence under Art. 444 CP is admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or illegality of the penalty; failure to cite these grounds renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRGILIO SAMUELE nato a ERICE il 14/09/1994 avverso la sentenza del 28/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FROSINONEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto per motivi non consentiti; considerato che il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:
a) all'espressione della volontà dell'imputato;
b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;
c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;
d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame; rilevato che il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avendo censurato il trattamento sanzionatorio e l'omesso vaglio critico circa la sussistenza degli elementi integrativi del reato ascrittogli; ritenuto che all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso