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Ordinanza — n. 2505/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite mandatory grounds under Art. 448 CP. Pen.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2505/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a preliminary ruling by citing the sanction regime and a lack of critical assessment regarding crime elements, rather than the four specific grounds required by law. The court ruled that because the appellant failed to allege any of the mandatory reasons listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, the appeal was procedurally barred.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 1, comma 51, L. 103/2017: A cassation appeal against a sentence under Art. 444 CP is admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or illegality of the penalty; failure to cite these grounds renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mandatory grounds of appeal Art. 448 CP Pen. legal qualification error court costs and fine motivazione del mutamento giurisprudenza sostituzione dei motivi prova del dolo

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame; rilevato che il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2-bis, cod.
L. 23/6/2017 n. 103
pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.
Art. 1, comma 51, L. 103/2017
Art. 444 cod. proc. pen.
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:
art. 448 cod. proc. pen
1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame; rilevato che il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRGILIO SAMUELE nato a ERICE il 14/09/1994 avverso la sentenza del 28/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FROSINONEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto per motivi non consentiti; considerato che il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;

d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame; rilevato che il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avendo censurato il trattamento sanzionatorio e l'omesso vaglio critico circa la sussistenza degli elementi integrativi del reato ascrittogli; ritenuto che all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso