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Ordinanza — n. 2504/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds did not match statutory requirements for appeals against sentencing requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2504/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Filippo Dimitri Ravaglioli inadmissible because the grounds cited failed to meet the specific statutory requirements for appeals against sentencing requests. The appellant argued for inadequate reasoning regarding the absence of acquittal causes and the appropriateness of the penalty, but these did not align with the permitted categories under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was untimely and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing requests are admissible only for specific statutory grounds, and appeals citing general lack of motivation or penalty appropriateness without fitting these categories are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing request statutory grounds Cassation procedure procedural costs motivi validi difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame; rilevato che il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2-bis, cod.
L. 23/6/2017 n. 103
pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.
art. 448 cod. proc. pen
1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame; rilevato che il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAVAGLIOLI FILIPPO DIMITRI (CUI 077Q0U4) nato il 08/06/1993 avverso la sentenza del 26/05/2025 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto da Filippo Dimitri Ravaglioli, è inammissibile, essendo stato presentato per motivo non consentito; considerato che il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;

d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame; rilevato che il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avendo censurato il difetto di un'adeguata motivazione sull'assenza di cause di proscioglimento e sulla congruità della pena; ritenuto che all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il