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Ordinanza — n. 2501/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic legal qualification error without manifest error from the plea sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2501/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal by Anna Lucia Zanzarelli inadmissible because it relied on a generic ground rather than a permitted reason. The appellant argued for an incorrect legal qualification of facts under Article 73 of the Penal Code, but the Court found no specific 'manifest error' evident in the plea sentence itself. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The legislature has crystallized the requirement that a cassation appeal against a plea sentence must be based on specific grounds, excluding generic challenges to legal qualification unless a manifest error is explicitly expressed in the contested judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea sentence legal qualification manifest error requirement Article 448 procedural code generic legal challenge rejection imputazione per reati di stupefacenti sviamento della giustizia censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
272619 - 01) ha già avuto modo di affermare che il legislatore della novella ha cristallizzato nell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90
art. 448 cod. proc. pen
272619 - 01) ha già avuto modo di affermare che il legislatore della novella ha cristallizzato nell'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid
d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; precisato che questa Corte (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid, Rv.
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
Sez. 7, n. 39600 del 10.09.2015
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANZARELLI ANNA LUCIA nato a FRANCAVILLA FONTANA il 03/09/1977 avverso la sentenza del 26/05/2025 del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso, presentato da Anna Lucia Zanzarelli, è inammissibile, essendo stato proposto per motivo non consentito; considerato che il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;

d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; precisato che questa Corte (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid, Rv. 283023 - 01; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619 - 01) ha già avuto modo di affermare che il legislatore della novella ha cristallizzato nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il risultato dell'elaborazione giurisprudenziale del Giudice di legittimità, che, prima dell'introduzione della menzionata disposizione, consentiva di dedurre, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto solo in presenza di un «errore manifesto», ossia un errore che emerga dalla stessa sentenza impugnata perché espressivo di una palese svista del giudice, escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica (del tipo di quella dibattimentale) degli atti del procedimento (Sez. 7 n. 39600 del 10.9.2015 ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione che richiamava, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultavano con immediatezza dalla contestazione); rilevato che un errore di tal fatta non è stato invero dedotto dalla ricorrente, che ha censurato in modo generico la mancata qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90; ritenuto che all'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dice