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Ordinanza — n. 2500/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2500/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2500/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELLI LAURO nato a PESCARA il 19/01/1964 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; 4// OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Lauro Gabrielli avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata rideterminata la pena inflitta per i reati di cui all'art. 337 e all'art. 385 cod. pen., confermando nel resto; rilevato che i motivi dedotti nel ricorso sono privi di specificità e manifestamente infondati; considerato — quanto al primo motivo, afferente all'annessa esclusione della recidiva — che risulta corretta e non illogica la motivazione con cui la Corte d'appello ha confermato l'applicazione di tale aggravante, alla luce dei precedenti del ricorrente e della considerazione del fatto, oggetto di giudizio, come espressivo di accresciuta pericolosità del ricorrente; ritenuto che il secondo motivo, con cui è stata censurata la determinazione della pena, è del tutto generico; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 2500/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 337 e all'art. 385 cod. pen., confermando nel resto; rilevato che i motivi dedotti nel ricorso sono privi di specificità e manifestamente infondati; considerato — quanto al primo motivo, afferente all'annessa esclusione della recidiva — che risulta corretta e non illogica la motivazione con cui la Corte d'appello ha confermato l'applicazione di tale aggravante, alla luce dei precedenti del ricorrente e della considerazione del fatto, oggetto di giudizio, come espressivo di accresciuta pericolosità del ricorrente; ritenuto che il secondo motivo, con cui è stata censurata la determinazione della pena, è del tutto generico; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale attitudine all'integrazione adeguamento della pena individualizzazione della commisurazione penale nuova perizia psichiatrica

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELLI LAURO nato a PESCARA il 19/01/1964 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; 4// OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Lauro Gabrielli avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata rideterminata la pena inflitta per i reati di cui all'art. 337 e all'art. 385 cod. pen., confermando nel resto; rilevato che i motivi dedotti nel ricorso sono privi di specificità e manifestamente infondati; considerato — quanto al primo motivo, afferente all'annessa esclusione della recidiva — che risulta corretta e non illogica la motivazione con cui la Corte d'appello ha confermato l'applicazione di tale aggravante, alla luce dei precedenti del ricorrente e della considerazione del fatto, oggetto di giudizio, come espressivo di accresciuta pericolosità del ricorrente; ritenuto che il secondo motivo, con cui è stata censurata la determinazione della pena, è del tutto generico; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il