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Ordinanza — n. 2498/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of legal grounds for mitigating circumstance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2498/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Silvia Sampaolesi inadmissible. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize a specific mitigating circumstance regarding her partner's conduct, arguing insufficient evidence of provocation. The court rejected this, noting the appellate judgment was well-motivated and adequately considered the defense's arguments without logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 2 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if the challenged decision is sufficiently motivated and the censure lacks legal grounds for the specific statutory mitigation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mitigating circumstance refusal sufficient motivation requirement partner provocation evidence Cassation procedural limits bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 2 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMPAOLESI SILVIA nato a OSIMO il 16/10/1978 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto da Silvia Sampaolesi, è inammissibile, perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto volte a contrastare il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. pagine 1 e 2 della sentenza impugnata, ove si è sottolineato che dagli atti, utilizzabili per la decisione in ragione del rito prescelto, non emergono elementi che comprovino che il compagno dell'imputata, alterato come lei per abuso di sostanze alcoliche, avesse posto in essere condotte provocatorie e/o fatti ingiusti tali da determinare la reazione della ricorrente); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.