Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to raise generic mitigation in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cristiano Nannini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding the logic of the reasoning and lack of evidence to be generic assertions rather than substantive legal challenges. Furthermore, the court noted that the appeal could not challenge the denial of generic mitigation because it was not raised during the appellate proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely assertive without logical support, or if the objection concerns a matter not raised in the prior appeal.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NANNINI CRISTIANO nato a MILANO il 23/07/1969 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto da Cristiano Nannini è inammissibile; ritenuto che i motivi dedotti (illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità e mancata assunzione di una prova dirimente) sono generici, poiché si risolvono in una proposizione meramente asseriva al confronto con le argomentazioni logicamente ineccepibili, svolte nella sentenza di appello, che ha esaminato le risultanze probatorie, pervenendo alla conferma della pronuncia di primo grado sulla scorta di una motivazione completa e corretta con riguardo all'elemento materiale e psicologico del reato ascritto all'imputato; considerato che la censura sul diniego delle attenuanti generiche non è consentita, non essendo stata sollevata in appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 202