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Ordinanza — n. 2496/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking re-evaluation of evidence outside its jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2496/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal filed by Abdeslam Chergui inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court erred in applying Article 131-bis of the Penal Code and in the admissibility of witness statements regarding his vehicle seizure. The court ruled that these arguments merely requested a re-evaluation of evidence already assessed by the trial judge, which falls outside the scope of the cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 334 c.p.; Art. 62 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The cassation court cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment of facts when the lower court has already correctly addressed the legal issues and the appeal merely seeks an alternative reading of probative sources.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal scope of cassation review re-evaluation of evidence Article 616 Code of Criminal Procedure Article 131-bis Penal Code sequestro del veicolo azione di risarcimento danni da sequestro sottrazione di cose sequestrate

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
pen., «considerato il notevole disvalore sociale della condotta per avere eluso le finalità dì rilievo pubblicistico sottese al vincolo di intangibilità ed inutilizzabilità gravante sul bene»); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
Art. 334 c.p.
Art. 62 c.p.p.
Nardi che aveva riferito quanto dettogli dall'imputato, in violazione dell'art. 62 cod.
Art. 131-bis c.p.
pen.) e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 334 cod. pen
art. 62 cod. proc. pen
Nardi che aveva riferito quanto dettogli dall'imputato, in violazione dell'art. 62 cod. proc. pen.) e alla mancata applicazione dell'art.
art. 131-bis cod. pen
pen.) e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen., «considerato il notevole disvalore sociale della condotta per avere eluso le finalità dì rilievo pubblicistico sottese al vincolo di intangibilità ed inutilizzabilità gravante sul bene»); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHERGUI ABDESLAM nato il 30/03/1976 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; /1/ OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Abdeslam Chergui avverso la sentenza in epigrafe; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo dedotto, con cui il ricorrente ha dedotto inosservanza di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità per il reato dì cui all'art. 334 cod. pen. (con particolare riferimento all'utilizzabilità delle dichiarazioni del teste Isp.

Nardi che aveva riferito quanto dettogli dall'imputato, in violazione dell'art. 62 cod. proc. pen.) e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (sì vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui sì è rimarcato che non sono state utilizzate le dichiarazioni dell'imputato: infatti, le circostanze per cui l'imputato fosse proprietario del veicolo in sequestro e ne avesse ottenuto l'affidamento in custodia emergevano pacificamente dalla documentazione acquisita al fascicolo per il dibattimento; che poi lo stesso avesse consapevolmente violato gli obblighi di custodia risultava evidentemente dal non aver fatto ritrovare l'autovettura nel luogo da luì indicato, in cui doveva essere custodita, in difetto dì qualsivoglia preventiva denuncia da parte sua sulla sorte del mezzo.

La Corte territoriale non ha applicato l'art. 131-bis cod. pen., «considerato il notevole disvalore sociale della condotta per avere eluso le finalità dì rilievo pubblicistico sottese al vincolo di intangibilità ed inutilizzabilità gravante sul bene»); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d