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Ordinanza — n. 2494/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as complaints seek factual re-evaluation outside scope of legality review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2494/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Manuel Festa against the Ancona Court of Appeal inadmissible. Festa argued against the conviction for the crime in Article 368 of the Penal Code, but the court found these complaints sought a re-evaluation of evidence, which falls outside the scope of legality review. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and Festa was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals challenging factual assessments or requesting alternative interpretations of evidence are inadmissible as they exceed the scope of the legality review reserved for the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissibility appeal legality review scope factual re-evaluation Article 368 penal code Article 616 criminal procedure sanzioni pecuniarie restituzione dei sussidi statali recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
pagine da 4 a 6); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
art. 368 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
pagine da 4 a 6); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FESTA MANUEL nato a NAPOLI il 08/07/1989 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Manuel Festa avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure dedotte con il ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine da 4 a 6); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.