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Ordinanza — n. 2492/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being merely repetitive of already rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2492/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal filed by Claudio Pupino inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. Pupino argued that the lower court incorrectly affirmed his responsibility for a threat under Article 336 of the Penal Code, claiming he was forced to intervene due to the agents' actions. The court rejected this claim as it merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds Article 336 penal code threat liability procedural dismissal minaccia contro le autorità minaccia all'ordine pubblico pubblica intimidazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 336 cod. pen.
Art. 364 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 336 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUPINO CLAUDIO nato a BRINDISI il 24/06/1966 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Claudio Pupino avverso la sentenza in epigrafe; rilevato che il motivo — con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza della minaccia - è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove si è sottolineato che i due agenti erano stati costretti ad intervenire per la portata delle minacce e per la veemenza dell'imputato, che aveva agito con l'intenzione di ottenere il possesso dei beni alimentari e al fine di indurre gli agenti a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio.

La minaccia era consistita nel prospettare un male ingiusto, consistente nell'attendere fuori Tudisco e, una volta scontata la pena, spararlo); ritenuto che il ricorso è inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre