Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to excessive penalty claim not supported by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Ihab Bakkouri inadmissible and ordered him to pay court costs. Bakkouri challenged a penalty imposed by the Venice Court, arguing it was excessive and inconsistent with the parties' requests. The court rejected this because the claim lacked legal grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure, as the penalty matched the requested amount and the record confirmed the parties' positions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.; A cassation appeal against a sentence rendered under Art. 444 is admissible only for specific statutory grounds; claims of excessive penalty are inadmissible if the penalty equals the requested amount and the record supports the parties' requests.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKKOURI IHAB nato il 18/11/1996 avverso la sentenza del 29/05/2025 del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto da Ihab Bakkouri è inammissibile, essendo stato proposto per motivi non consentiti; considerato che il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:
a) all'espressione della volontà dell'imputato;
b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;
c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;
d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato che il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., laddove ha censurato l'eccessività della pena, che, però, è pari a quella richiesta dalle parti; considerato che il ricorrente ha anche dedotto che la pena applicata a titolo di continuazione con i reati di cui ai capi b), c) e d) non sarebbe conforme a quella richiesta, ma ciò trova smentita sulla base della lettura del verbale dell'udienza; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 202