Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific arguments regarding the particular leniency ground.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide sufficient arguments supporting the application of the particular leniency ground. Although the appellant correctly cited Article 609 of the Code of Criminal Procedure regarding ex officio recognition, the court found the request lacked the necessary factual basis to prove the conditions for Article 131-bis of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: In a cassation appeal, a defect of motivation regarding the particular leniency ground is only deducible if the applicant explicitly indicates the specific conditions legitimizing the application of this mitigating cause.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIACCA ANTONINO nato a ERICE il 27/02/1984 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 17 gennaio 2025 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala del 28 marzo 2023 con cui Sciacca Antonino era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 104,00 di multa in ordine al reato di furto. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento in suo favore della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi, essendo essa rilevabile di ufficio nel giudizio di legittimità, in ossequio a quanto previsto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. La parte civile ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, altresì invocando la liquidazione delle spese in suo favore.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Sebbene, infatti, sia corretto il richiamo effettuato da parte del ricorrente alla norma dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. per giustificare il possibile riconoscimento ex officio in questa sede della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, deve, tuttavia, essere osservato come l'imputato abbia avanzato la sua istanza senza il supporto di adeguata argomentazione, volta a precisare le ragioni per cui sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento in suo favore dell'istituto previsto dall'art. 131-bis cod. pen.
In proposito, infatti, assume troncante rilievo il principio, espresso da questa Corte di legittimità, per cui, in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen., la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (cfr.
Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano Spelta Rapini, Rv. 284160-01).
3. Il mancato rispetto dell'indicata condizione impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). Non si ritiene, poi, di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, in quanto le conclusioni proposte non si confrontano con i motivi di ricorso, senza esplicare, quindi, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare le pretese del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716-01). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il Consigliere