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Ordinanza — n. 2485/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of evidence for surname error and failure to prove non-punishment criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2485/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide evidence for the alleged surname error and did not meet the strict requirements for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code. The appellant argued for a clerical correction and exemption from penalty based on the minor nature of the offense, but the lower court correctly identified all necessary elements for non-punishment. Consequently, the court ruled that the appeal lacked sufficient grounds for review and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal alleging a clerical error in a criminal judgment is inadmissible without supporting evidence, and non-punishment requires the simultaneous presence of both particular minor offensiveness and non-habitual behavior.

Parole chiave

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inadmissible appeal clerical error proof non-punishment criteria particular minor offensiveness habitual behavior assessment indebito abuso di carte-chèques legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi
Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DICOLOMBI NATASCIA ( CUI 047HWMQ ) nato a GARBAGNATE MILANESE il 14/04/1995 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 6 ~mira 2025 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Treviso del 31 maggio 2023 con cui Dicolombi Natascia era stata condannata alla pena di anni uno di reclusione ed euro 700,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 cod. pen. (capo 1) e 61 n. 2, 493-ter cod. pen. (capo 2). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge, chiedendo correggersi l'errore materiale presente nella sentenza impugnata relativamente all'indicazione del suo cognome; vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere osservato come la ricorrente si sia limitata a indicare la presenza di un errore nell'intestazione della sentenza riguardante l'indicazione del suo cognome senza, tuttavia, allegare prova alcuna di tale presunta inesattezza, così rendendo il motivo non ammissibile per mancanza di autosufficienza. 2.2. Con riguardo, poi, alla seconda doglianza, deve essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01).

Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito (cfr. p.

1) per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art.131-bis cod. pen.3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il Consigliere este