Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2484/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to argue against appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2484/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds failed to critically engage with the appellate court's reasoning. The appellant merely reiterated arguments from the first-instance trial without addressing the specific counter-arguments presented by the appellate court. Consequently, the appeal was rejected as it lacked the required specific legal and factual critique mandated by criminal procedure law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, 591 c.p.p.; The cassation appeal must present a specific, argumentative critique of the lower court's reasoning, and generic repetition of first-instance arguments without engaging with the appellate court's specific counter-arguments renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility failure to argue against reasoning generic repetition of arguments criminal procedure law specific legal critique required aggravamento della pena reiterazione di reati penali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARES ISSAM ( CUI 0374385 ) nato il 30/09/1990 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 19 dicembre 2024 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 29 gennaio 2021 con cui Fares Issam era stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di tentato furto aggravato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con cinque distinti motivi: violazione di legge per erronea applicazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 2 cod. pen.; vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; violazione di legge per errata applicazione della recidiva; violazione di legge per irrazionale determinazione della pena; violazione di legge e del diritto di difesa per erronea declaratoria di inammissibilità per tardività della formulata richiesta di continuazione ex art. 81 cod. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come tutte le censure dedotte, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello (cfr. pp. 6 e ss. della sentenza impugnata), di fatto reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, già vagliate da parte della Corte territoriale.

Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il Consigliere est