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Ordinanza — n. 2481/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the alleged aggravating circumstance was not a permitted ground of appeal under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2481/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ilyes Kahwagi against the Genova Tribunal's criminal sentence inadmissible without formalities. The appellant argued that the court incorrectly applied an aggravating circumstance under Article 625 of the Penal Code, but the Court found this ground not permitted by Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the legal costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal must be declared inadmissible without formalities if the alleged ground of appeal does not fall within the specific categories of permissible grounds listed in Article 448, such as those relating to the expression of the defendant's will or the legality of the penalty.

Parole chiave

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inadmissible appeal permissible grounds aggravating circumstance criminal procedure Cassa delle ammende aggravamento della pena revisione della sentenza penale attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza del 30 aprile 2025 il Tribunale di Genova ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Ilyes Kahwagi la pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt.
Art. 110, 624, 625 n. 2, 3, 5 e 7 cod. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 30 aprile 2025 il Tribunale di Genova ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Ilyes Kahwagi la pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILYES KAHWAGI ( CUI 073PYNW ) nato 11 15/03/1985 avverso la sentenza del 30/04/2025 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 30 aprile 2025 il Tribunale di Genova ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Ilyes Kahwagi la pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2, 3, 5 e 7 cod. pen. (capo A); 4, comma 2, I. 18 aprile 1975, n. 110. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Pres