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Ordinanza — n. 2480/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to critically analyze lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2480/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals by Mammoliti and Nava inadmissible because they merely repeated arguments rejected at the appellate level without engaging with the specific reasoning provided by the lower courts. The applicants failed to demonstrate a critical comparison between their grievances and the detailed justifications offered regarding joint responsibility and aggravating circumstances. Consequently, the Court ruled that the appeals lacked the required argumentative critique essential for admissibility under criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 c.p.p.; Il ricorso per cassazione è inammissibile se ripete motivi già rigettati in grado inferiore senza confrontarsi criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato.

Parole chiave

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inammissibilità ricorso critica argomentata mancanza confronto motivazione riproduzione motivi appello funzione legittimità istanza di revisione penale truffa aggravata furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Artt. 581 e 591 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 62 -bis cod. pen
6 e s.) ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare agli imputati il riconoscimento del beneficio ex art. 62 -bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAMMOLITI FRANCESCO nato a TAURIANOVA il 14/01/1979 NAVA MARIA CATERINA nato a OPPIDO MAMERTINA il 17/06/1961 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; 7-7

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 14 gennaio 2025 la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia del Tribunale di Palmi del 15 maggio 2017 con cui Mammoliti Francesco e Nava Maria Caterina erano stati condannati alla pena di anni tre di reclusione ed euro 206,00 di multa in ordine al reato di furto aggravato. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con tre distinti motivi: violazione di legge e mancanza di motivazione per omessa declaratoria della pronuncia di non doversi procedere per mancanza di querela, previa esclusione dell'aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio; carenza di motivazione in relazione all'affermazione della loro responsabilità concorsuale nel delitto contestato; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Con riferimento, infatti, alle censure eccepite con i primi due motivi di ricorso, deve essere osservato come esse, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello - nella quale erano state congruamente evidenziate le ragioni di responsabilità in concorso dei due prevenuti, nonché della configurazione dell'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 cod. pen. (cfr. pp. 5 e s. della sentenza impugnata) - reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.

Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento). E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 2.2. Del pari inammissibile è la doglianza eccepita con il terzo motivo di ricorso, osservato che la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. pp. 6 e s.) ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare agli imputati il riconoscimento del beneficio ex art. 62 -bis cod. pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025