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Ordinanza — n. 2479/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against second-instance acquittal due to inadmissible procedural grounds and lack of sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2479/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Grieco Andrea and Buonsante Giuseppe inadmissible, rejecting their claims regarding procedural time limits and sentencing criteria. The appellants argued that the second-instance court erred in applying the statute of limitations and failed to detail its sentencing rationale or grant generic mitigating circumstances. The court ruled that the appeals were inadmissible because the specific legal grounds raised were not deducible in this stage of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 344-bis c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals challenging second-instance acquittals based on the statute of limitations or lack of detailed sentencing motivation are inadmissible if the facts preclude the limitation norm's application or the sentence falls within the judge's discretionary range without exceeding statutory limits.

Parole chiave

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inadmissible appeals statute of limitations sentencing motivation generic mitigating circumstances second instance acquittal procedural time limits Cassation inadmissibility revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 344-bis c.p.p.
E', in primo luogo, manifestamente infondata l'introduttiva censura dedotta da Buonsante Giuseppe, considerato che, nel caso di specie, non può essere applicata la norma dell'art. 344-bis cod.
Art. 133 c.p.
Art. 62-bis c.p.
5), le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 344-bis cod. proc. pen
E', in primo luogo, manifestamente infondata l'introduttiva censura dedotta da Buonsante Giuseppe, considerato che, nel caso di specie, non può essere applicata la norma dell'art. 344-bis cod.
art. 133 cod. pen
art. 62-bis cod. pen
5), le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
a Grieco Andrea, ovvero di non porre le attenuanti generiche in giudizio di prevalenza in favore di Buonsante Giuseppe, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRIECO ANDREA nato a BARI il 18/03/1994 BUONSANTE GIUSEPPE nato a MODUGNO il 03/11/1981 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 19 dicembre 2024 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 2 novembre 2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Grieco Andrea e Buonsante Giuseppe in ordine al reato di furto loro ascritto al capo 1) perché l'azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di querela, per l'effetto rideterminando la pena applicata nei loro confronti, in relazione ai residui reati, nella misura di anni due, giorni dieci di reclusione ed euro 706,66 di multa (Grieco Andrea) e in anni due di reclusione ed euro 666,67 di multa (Buonsante Giuseppe).

Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, 'a mezzo dei loro difensori, rispettivamente deducendo: violazione di legge per intervenuta improcedibilità dell'azione penale derivante dal decorso del termine di due anni previsto per la definizione del giudizio di appello; violazione di legge e vizio di motivazione per carente indicazione dei criteri di determinazione della pena; violazione di legge e mancanza di motivazione con riguardo all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante (Buonsante Giuseppe); violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (Grieco Andrea).

2. I ricorsi devono esseri dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. E', in primo luogo, manifestamente infondata l'introduttiva censura dedotta da Buonsante Giuseppe, considerato che, nel caso di specie, non può essere applicata la norma dell'art. 344-bis cod. proc. pen., con conseguente necessità di valutazione dell'eventuale decorso del termine di improcedibilità, trattandosi di fatti commessi in data anteriore al 2020, e cioè il 30 marzo 2018. 2.2. Il Collegio osserva, poi, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. p. 5), di pieno rispetto della previsione normativa, quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio.

Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01;

Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). 2.3. La motivazione resa dalla Corte di appello, infine, ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto (cfr. p. 5), le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. a Grieco Andrea, ovvero di non porre le attenuanti generiche in giudizio di prevalenza in favore di Buonsante Giuseppe, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il Co