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Ordinanza — n. 2476/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming prescription of traffic offense due to new law extending suspension periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2476/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the legal ground of prescription was not deducible at this stage. The appellant argued the crime had expired under the old law, but the court noted the offense occurred in 2018, after the new 'Orlando Law' entered into force. Consequently, the extended suspension period meant the statute of limitations had not yet run out at the time of the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 186 cod. strada; Art. 116 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the ground of prescription relies on a legal provision that was not yet applicable or effective at the time of the appellate decision, rendering the argument non-deducible in the cassation proceeding.

Parole chiave

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prescription statute of limitations Orlando Law traffic offense inadmissible cassation appeal suspension period calculation contravention criminal law guida recidiva in stato di ebbrezza guida nonostante revoca della patente restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 186 cod. strada
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per mancata declaratoria dell'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ex art. 186 cod. strada prima della pronuncia della sentenza di appello.
Art. 116 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANELLI MIRKO nato a GAETA il 21/01/1994 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 3 marzo 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cassino del 6 ottobre 2020 con cui Stefanelli Mirko era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.

c) e 2- sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per mancata declaratoria dell'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ex art. 186 cod. strada prima della pronuncia della sentenza di appello.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, che la contravvenzione contestata all'imputato è stata commessa in data 29 settembre 2018, e quindi dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), applicabile ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017. Ne consegue, pertanto, che alla data di emissione della impugnata sentenza di appello (3 marzo 2025) non era ancora decorso il termine di prescrizione, trattandosi di reato contravvenzionale, come detto, commesso in data 29 settembre 2018, per il quale andava pure computato, fra il primo e secondo grado, il periodo di sospensione di un anno e sei mesi previsto dalla c.d. legge Orlando.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025