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Ordinanza — n. 2472/2026 — snpen Generato dall'IA

Civil party's cassation appeal against a non-final sentence is inadmissible as it lacks standing and proper grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2472/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the civil parties' cassation appeals inadmissible because they targeted a non-final judgment, which cannot be challenged via this procedure. The civil parties argued for the revocation of the Third Section's decision, but the defense insisted on their request. The Court ruled that such appeals are barred by law, as the extraordinary remedy under Article 625-bis is reserved exclusively for the prosecutor general and the convicted defendant, excluding civil parties even if ordered to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The extraordinary appeal under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure is reserved for the prosecutor general and the convicted defendant, thereby excluding civil parties from standing to file such a request.

Parole chiave

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civil party standing non-final sentence extraordinary appeal cassation inadmissibility Article 625-bis impugnabilità della decisione di rinvio revisione in materia civile riconsiderazione

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
In ogni modo, sotto altro profilo, avendo le parti civili nella sostanza proposto ricorso straordinario, assume troncante rilievo il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso della parte civile ex art. 625-bis cod.
Art. 364 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 625-bis cod. proc. pen
In ogni modo, sotto altro profilo, avendo le parti civili nella sostanza proposto ricorso straordinario, assume troncante rilievo il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso della parte civile ex art. 625-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 38780 del 17/05/2017, Batzella
Sez. 5, n. 38780 del 17/05/2017, Batzella, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile ZUNA ANNUNZIATA dalla parte civile LETIZIA CRESCENZO nato il 21/06/1984 dalla parte civile LETIZIA FRANCESCO PIO dalla parte civile LETIZIA ANGELA dalla parte civile LETIZIA DOMENICO nato il 25/04/1987 nel procedimento a carico di: MATERAZZO CRESCENZO nato a CASERTA il 14/05/1968 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 16 aprile 2025 la Terza Sezione di questa Corte di Cassazione ha revocato la sentenza della Quarta Sezione n. 20809 del 26 marzo 2024, altresì annullando la sentenza della Corte di appello di Napoli del 20 marzo 2023, emessa nei confronti di Materazzo Crescenzo, con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di appello per nuovo giudizio. Avverso tale sentenza della Terza Sezione hanno proposto ricorso per cassazione le costituite parti civili, a mezzo del loro difensore, chiedendone la revoca. Il difensore delle parti civili ha deposito successiva memoria scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità, essendo a tal fine sufficiente osservare come la richiesta di revoca abbia riguardato una sentenza ancora non definitiva, perciò non impugnabile con ricorso per cassazione. In ogni modo, sotto altro profilo, avendo le parti civili nella sostanza proposto ricorso straordinario, assume troncante rilievo il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso della parte civile ex art. 625-bis cod. proc. pen., essendo tale strumento di impugnazione riservato dalla legge al procuratore generale e al condannato, nozione quest'ultima in cui non rientra la parte civile quand'anche condannata alle spese e al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende (cfr. Sez. 5, n. 38780 del 17/05/2017, Batzella, Rv. 270807-01).

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il Consigliere estenso