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Ordinanza — n. 2471/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to adequately address the lower court's reasoning on the penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2471/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to adequately confront the reasoning provided by the preliminary hearing judge regarding the administrative penalty. The appellant argued that the license revocation was inappropriate compared to suspension, citing Constitutional Court precedents, but overlooked the specific gravity of the violated cautionary rule detailed in the lower court's decision. Consequently, the court ruled that the appeal lacked a deducible ground for cassation and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to adequately confront the reasoning of the court of first instance, particularly when the lower court has logically and congruently explained the application of the penalty based on the specific gravity of the violated rule.

Parole chiave

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inadmissible appeal license revocation penalty adequate confrontation Cassation procedure administrative sanction motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
del Tribunale di Milano ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 366 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonché, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Milano ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Gavril Alin Ionut la pena di mesi undici, giorni venti di reclusione in ordine al reato di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 88/2019
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonché, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAVRIL ALIN IONUT nato il 25/06/1992 avverso la sentenza del 20/05/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; I.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 20 maggio 2025 il G.U.P. del Tribunale di Milano ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Gavril Alin Ionut la pena di mesi undici, giorni venti di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 589-bis, comma 1, cod. pen., altresì disponendo l'applicazione nei suoi confronti della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, per non essere stata fornita motivazione adeguata circa la disposta applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella della sospensione, alla stregua dei parametri dettati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 del 17 aprile 2019.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come il ricorrente, nella sua doglianza, ometta di confrontarsi adeguatamente con la motivazione resa dal giudice di merito in sentenza, nella quale, in maniera logica e congrua, sono state rappresentate le ragioni di diretta applicazione della più grave sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, individuate nella particolare gravità della regola cautelare violata, per come immediatamente evincibile dalla sola lettura del capo di imputazione contestato.

3. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonché, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il Consigliere estensore ,DEP ,-.!-1- f3-ri\ Il Presidente