Italian court dismisses appeal for insufficiency of grounds under Article 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Alessandro Bologna's cassation appeal inadmissible due to the non-deducible ground of insufficient motivation. The lower courts had convicted Bologna of offenses under Articles 624, 625, and 7 of the Criminal Code, finding the reasoning legally sound and free from logical flaws. The court rejected the appeal because the generic complaint failed to specify factual or legal grievances or adequately confront the lower court's arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.; A cassation appeal based on insufficient motivation is inadmissible if the ground is generic, fails to pinpoint specific factual or legal grievances, and does not adequately confront the reasoning of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOLOGNA ALESSANDRO nato a PALERMO il 02/01/1966 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 6 febbraio 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 26 ottobre 2021 con cui Bologna Alessandro era stato condannato alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, insufficienza della motivazione.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico -giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il Consigliere estensore IL President