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Ordinanza — n. 2463/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to new ground of generic mitigating circumstances not raised in prior appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2463/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marco Dragutinovic's appeal inadmissible because it relied on a new ground regarding generic mitigating circumstances. The appellant argued for the maximum extension of these circumstances, but this issue was not raised during the previous appeal proceedings. The court rejected the claim based on the principle that cassation cannot examine matters not previously contested to prevent intentional evasion of appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The Court of Cassation cannot examine grounds of appeal not raised in prior instances, as new issues regarding mitigating circumstances are inadmissible to avoid intentional evasion of appellate jurisdiction.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility new grounds of appeal generic mitigating circumstances principle of double jeopardy procedural exhaustion requirement estensione della procedura revisione in materia penale azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 624-bis cod. pen
Con sentenza dell'Il febbraio 2025 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 16 ottobre 2023 con cui Dragutinovic Marco era stato condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 618,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGUTINOVIC MARCO nato a TORINO il 20/08/1984 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza dell'Il febbraio 2025 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 16 ottobre 2023 con cui Dragutinovic Marco era stato condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 618,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza e vizio logico di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la doglianza eccepita in ricorso costituisca un motivo nuovo, non dedotto con il precedente appello, perciò non sottoponibile al vaglio del presente giudizio di legittimità, dovendo trovare applicazione il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 faIl Consigliere estensore Il Presidente A lessandro D'Andrea Ur Bellini