Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2462/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of adequate comparison with lower court arguments on recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2462/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments regarding recidivism failed to adequately contrast with the reasoning of the Court of Appeal. The lower court had thoroughly examined the relationship between the current crime and prior convictions under Article 133 of the Penal Code, rather than merely citing the existence of previous offenses. Consequently, the decision was deemed linear, consistent, and beyond the scope of cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133 cod. pen.; The Court of Cassation requires appellants to provide an adequate comparison between their arguments and the lower court's reasoning; appeals lacking this contrast are inadmissible because the lower decision is already linear and congruent.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism application cassation inadmissibility adequate comparison penal code article 133 lower court reasoning recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIVIERA ANGELO nato a CHIVASSO il 07/02/1972 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 15 gennaio 2025 la Corte di appello di Torino - per quanto di specifico interesse in questa sede - ha ridotto, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Cuneo del 10 maggio 2024, la pena inflitta a Riviera Angelo nella misura di anni sei, mesi sei, giorni dieci di reclusione ed euro 2.366,00 di multa in ordine a varie ipotesi di reato, per lo più di furto aggravato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla disposta erronea applicazione della recidiva reiterata e specifica, di cui non ricorrerebbero i presupposti applicativi.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità, essendo essi privi di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata (cfr. pp. 21 e s.). Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità. Essa si conforma, in particolare, ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descrittivo dell'esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra i fatti per cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il Consigliere est