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Ordinanza — n. 2461/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds failing to specify factual and legal complaints under Art. 591 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2461/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was generic and failed to specify factual or legal complaints. The defendant argued for violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure and excessive sentencing, but the lower court's reasoning was deemed sufficient and logically sound. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.; Art. 129, c.p.p.: An appeal must specify factual and legal grounds; generic complaints without specific comparison to the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Art. 591 c.p.p. lack of specificity procedural costs Cassa delle ammende violation of law abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod.
Art. 129, c.p.p.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 624 cod. pen
Con sentenza del 19 dicembre 2024 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Vicenza dell'Il marzo 2021 con cui El Ghazouani Abderrahim era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 624 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., oltre a eccessività della pena irrogata ed erronea qualificazione giuridica del fatto.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL GHAZOUANI ABDERRAHIM (CUI 019E8XX) nato il 10/09/1968 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 19 dicembre 2024 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Vicenza dell'Il marzo 2021 con cui El Ghazouani Abderrahim era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 624 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., oltre a eccessività della pena irrogata ed erronea qualificazione giuridica del fatto.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il Consigliere estensore D E P .:"") -71.. Il Presidente