Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to failure to critically engage with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals by Del Bar and Bueti inadmissible. The appellants argued that the theft occurred in a chicken coop rather than a private residence, but merely repeated their second-instance arguments without engaging with the appellate court's detailed reasoning. The court ruled that such repetitive complaints, lacking a specific critical confrontation with the lower court's arguments, violate procedural requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591 c.p.p.; The cassation appeal must critically confront the reasoning of the contested decision with specific legal grounds and factual elements; mere repetition of second-instance arguments or generic complaints about motivation without such confrontation renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEL BAR MAURIZIO nato a MANTOVA il 12/01/1971 BUETI TOMAS nato a MANTOVA il 08/08/1977 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 14 gennaio 2025 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Mantova del 24 maggio 2022, ha ridotto la pena inflitta a Del Bar Maurizio nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 144,00 di multa, invece confermando la condanna di Bueti Tomas alla pena di anni uno di reclusione ed euro 309,00 di multa, in quanto riconosciuti colpevoli del delitto di cui agli artt. 110, 624-bis cod. pen. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, eccependo, con un unico motivo, violazione di legge, per essere stato erroneamente qualificato il fatto come furto in abitazione, stante l'avvenuta perpetrazione dell'illecito in un pollaio, e quindi in un luogo non qualificabile come privata dimora.
2. I ricorsi devono esseri dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come esso, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello - nella quale erano state diffusamente esplicate le ragioni di ricorrenza del delitto ex art. 624-bis cod. pen., per essere stato perpetrato il furto in un luogo di privata dimora, nel senso richiesto dalla suddetta norma (cfr. pp. 5 e s. della sentenza impugnata) - reiteri le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre:
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).
3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il Consiglier