Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2456/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of specific grounds regarding criminal responsibility recognition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2456/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals inadmissible due to the failure to provide specific grounds for challenging the lower court's reasoning. The defendants argued that the recognition of their criminal responsibility was illogical, but the court found their complaints generic and lacking factual or legal specificity. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.: Appeals must be dismissed if the grounds are generic and fail to specify the factual or legal reasons for the complaint without adequately contrasting them with the contested judgment's arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal responsibility recognition inadmissible appeal generic grounds lack of specificity Cassazione procedure motivi di cassazione truffa aggravata aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
I motivi proposti dai ricorrenti sono, pertanto, manifestamente inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOUISSANE HAMZA nato il 27/09/2000 EL MAAZOUIZI REDA nato il 15/07/2001 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 15 aprile 2025 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 22 ottobre 2024, ha rideterminato, sull'accordo delle parti, la pena inflitta a El Maazouizi Reda nella misura di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa e confermato la pena inflitta a Bouissane Hannza di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine al reato di furto in abitazione aggravato in concorso. Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con un'unica doglianza, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al disposto riconoscimento della loro responsabilità penale.

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità degli imputati e la congruità della pena loro inflitta. I motivi proposti dai ricorrenti sono, pertanto, manifestamente inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici ed aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il Consigliere estensore DEPr' Il Pres